PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere il turismo accessibile anche ai disabili, nella destinazione degli incentivi concessi agli imprenditori agricoli per la realizzazione delle attività agrituristiche le regioni favoriscono i progetti che prevedono la costruzione di opere e di fabbricati destinati ad attività agrituristiche privi di barriere architettoniche nonché l'eliminazione di tali barriere in strutture agrituristiche già esistenti».